I verbali di invalidità e la legge 104 per disabilità sono soggetti a revisione. Molto spesso si fa confusione sul concetto di disabilità e invalidità civile.
La distinzione tra questi due concetti è molto importante, anche per effetto della revisione.

Non necessariamente i due verbali sono soggetti a revisione. Il verbale di legge 104 stabilisce il grado di disabilità, l’invalidità civile, invece, in base alla legge n. 118/1971, stabilisce la riduzione della capacità lavorativa in base a una percentuale. Sempre in base a questa percentuale invalidante è possibile ottenere vari bonus e agevolazioni.
Verbale invalidità e legge 104: la revisione è necessaria?
I due verbali (invalidità e legge 104) non sono tra loro collegati, e anche se il verbale di invalidità civile non è rivedibile, quello della legge 104, il più delle volte, è soggetto a revisione.

L’accertamento del grado di disabilità è richiesto al compimento del diciottesimo anno di età. Successivamente il verbale riporta la data specifica della rivedibilità dell’handicap. La visita medica per la revisione avviene tramite una convocazione dell’INPS all’interessato. Il verbale scaduto, fino a nuova visita, conserva le agevolazioni e bonus riconosciuti.
Inoltre, se la condizioni fisiche peggiorano, è possibile fare richiesta di aggravamento e ottenere l’articolo 3 comma 3, che da diritto ai permessi legge 104 di tre giorni per il lavoratore che assiste un familiare disabile. Oppure, il caregiver con il familiare convivente, può chiedere il congedo straordinario di due anni retribuito e coperto da contribuzione figurativa valida per il diritto e calcolo della pensione.
Se il verbale di legge 104 è già con articolo 3 comma 3, non è possibile chiedere nessun aggravamento in quanto è stata già riconosciuta la disabilità grave.
Nel caso in cui il verbale non riporta la data di revisione al compimento del diciottesimo anno di età, la Legge 114/2014, sancisce che qualora il minore che percepisce l’indennità di accompagnamento, diventato maggiorenne, può continuare a beneficiare delle prestazioni e agevolazione, senza doversi sottoporre alla visita medica di revisione.
In conclusione, se il verbale di invalidità o di legge 104, prevede la revisione, l’INPS convocherà a visita il titolare del verbale, se non è possibile presenziare alla visita, bisogna tempestivamente comunicare all’INPS le motivazioni. Chi non si presenta alla visita di revisione, rischia la sospensione della prestazione economica e deve fornire una valida giustificazione all’INPS.
Nel caso in cui non fornisce la giustificazione entro novanta giorni dalla convocazione, la revoca del verbale è definitiva. Per ottenere di nuovo il verbale di invalidità o legge 104, bisogna rifare l’intero iter. Invece, se la visita è giustificata, l’Istituto procedere a fissare una nuova visita.
 
 




